CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA:
Le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport che potrà a sua discrezione prescrivere ulteriori esami clinici, come l’elettrocardiogramma.
Il certificato dovrà essere consegnato all’atto dell’iscrizione o di avvio delle attività all’incaricato della struttura, in originale o eventualmente in copia autenticata dal medico che ha effettuato la visita stessa.
Scarica il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport - esclusione obbligo della certificazione medica per l'esercizio attività sportiva in età prescolare dei bambini da zero a sei anni.
Scarica il modulo necessario da compilare per l'Autocertificazione dello stato di Buona Salute per i bambini fino a 6 anni
CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA:
Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come il nuoto agonistico e in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari in un centro di medicina dello sport.
Non sono tenuti all’obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati (ingresso nuoto libero). A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.
In risposta alla richiesta di chiarimenti sull’applicazione delle nuove norme contenute nella legge 98 del 9 agosto 2013 in merito alla certificazione sportiva non agonistica e a quella per l’attività ludico motoria amatoriale, il Ministero della salute in una nota alla Federazione italiana medici di famiglia conferma l’abolizione dei certificati per attività ludico motoria-
Rimane l’obbligo della certificazione per l’attività sportiva non agonistica che si intende solo riferita alle attività sportive parascolastiche e a quelle appartenenti a Federazioni nazionali sportive che fanno capo al Coni.
L’esecuzione di ulteriori accertamenti, come l’elettrocardiogramma, per la valutazione clinica delle condizioni del paziente rimane alla discrezionalità professionale del medico certificatore.
Scarica il documento che riguarda i chiarimenti del Ministero della Salute sui certificati medici non agonistici
Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto 8 agosto 2014 con “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. Il documento fa chiarezza proprio all’inizio dei corsi e delle attività parascolastiche sulla definizione di attività sportiva non agonistica e dunque su chi deve fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici.
Disciplina infine per i medici il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione. Le linee guida non si applicano all’attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.
Chi deve fare il certificato:
• gli alunni che svolgono attività fisico-
• coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti)
• chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale
• il medico di medicina generale per i propri assistiti
• il pediatra di libera scelta per i propri assistiti
• il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-
• Il controllo deve essere annuale
• Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio
Quali esami clinici sono necessari:
• Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l’anamnesi e l’esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
• Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente
• Anche per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente.
• Il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno specialista
Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
scarica le linee guida del Ministero della Salute sui certificati medici non agonistici